Pagina delle notizie sull'attività professionale del Perito Assicurativo Esperto d'Automobile
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pubblicato 14/feb/2012 08:21 da aicis aicis
Il XXXII Convegno Nazionale AICIS ed il IV Congresso si svolgeranno a Firenze i giorni 9 e 10 marzo 2012
Venerdì 9.3.2012
Liberalizzazioni : impatto sulle politiche assicurative e sull’attività peritale, confronto con gli assicuratori
· Scatola nera o equivalenti : parliamo delle ultime novità
· Stimare falsamente: l’inquadramento nel contesto penale, l’etica, i comportamenti e lo stato “dell’arte”
· Esigenze degli assicuratori, necessità dei danneggiati e ruolo del Perito
Hanno già confermato la partecipazione rappresentanti del Gruppo Generali, Gruppo Allianz e AVIVA
Sabato 10.3.2012
IV Congresso AICIS
Il programma lavori sarà pubblicato a breve.
Si invitano tutti i periti assicurativi e gli iscritti AICIS a partecipare, confermando la partecipazione all'indirizzo segreteria@aicis.it |
pubblicato 14/feb/2012 08:10 da aicis aicis
Liberalizzazioni:
AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) e
SNAPIS (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale) interpretano positivamente lo spirito del Governo, individuano parecchi rischi e propongono chiarimenti e integrazioni.
Il Decreto proposto dal Governo, secondo lo spirito del suo stesso Titolo (liberalizzazioni), ha la funzione di liberalizzare e modificare alcuni meccanismi di funzionamento del sistema della distribuzione e della liquidazione nel settore dell’RCA, con la finalità di far godere al consumatore un miglior servizio, più trasparente, più efficiente ed a tariffe più contenute delle attuali.
Lo spirito di cui sopra ci trova ampiamente concordi.
Come Associazione di categoria dei Periti Assicurativi abbiamo scelto di parlare esclusivamente degli articoli che riguardano materie nelle quali abbiamo una specifica e consolidata esperienza, ritenendo, in qualità di tecnici, ed operatori del comparto automotive-assicurativo di dover segnalare che la formulazione di alcuni articoli comporta il rischio (se non la certezza, come già leggibile dalle prime comunicazioni del mercato assi curativo) che, la parte contrattualmente più forte, l’Assicuratore, come è più volte successo nel corso degli anni, utilizzi la novella legislativa completamente a proprio vantaggio, stigmatizzando gli obblighi nei confronti del consumatore ed ottimizzando i benefici a suo favore, facendo “cassa” senza alcun obbligo di “restituire” quanto risparmiato ai cittadini (su questo punto il legislatore dovrebbe riflettere, magari andando ad individuare dei parametri di riferimento!), in termini di minor costo delle polizze.
Sappiamo che nella circolazione dei veicoli “senza guida di rotaie” il conducente di qualunque mezzo coinvolto in un incidente, è tenuto al risarcimento se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sappiamo che fanno parte del risarcimento spettante al danneggiato sia i danni diretti (il ripristino del bene danneggiato), sia quelli indiretti (il mancato utilizzo del bene, la svalutazione, il traino, le spese sostenute per la richiesta di risarcimento, etc.), nonché le tasse gravanti sulle spese conseguenti alle voci precedentemente indicate, e che, ex art 2058 del c.c., il danneggiato può richiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Sappiamo infine che, secondo il Codice del Consumo, emanato in attuazione di specifiche e cogenti direttive comunitarie, è considerato “bene di consumo” qualsiasi bene mobile materiale (pertanto certamente qualsiasi tipo di veicolo) e che è il “venditore” a dover garantire al consumatore la conformità del prodotto alle sue caratteristiche e la garanzia sullo stesso, provvedendo a ripararlo o sostituirlo in caso di difetto o di non conformità.
Si rileva che nel secondo comma dell’articolo 29 del D.L. n.1/2011 sarebbe “facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica.” In questo caso, qualora detto risarcimento in forma specifica, fosse accompagnato da “idonea” garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni, per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente sarebbe ridotto del 30%.
Risulta immediatamente evidente che mentre secondo l’art. 2058 del c.c. è il danneggiato che “può richiedere la reintegrazione in forma specifica”, nel testo proposto diventa l’assicuratore ad avere la facoltà di proporre detto tipo di risarcimento.
Pur non avendo pregiudizialmente nulla in contrario alla “facoltà di proposta” in capo alla compagnia, che riteniamo debba essere comunque regolato contrattualmente con la previsione di specifico sconto , come già previsto dall’art.14 del DPR 254/2006, riteniamo che la problematica dell’equilibrio tra i diritti doveri dell’assicuratore ed i diritti doveri del danneggiato sia da valorizzare, tenendo conto del fatto che, come spesso ricordato dalle supreme Corti, sono le compagnie ad essere soggetti imprenditoriali, muniti di organizzazione, specifica esperienza e capacità economica, e pertanto indubbiamente “più forti” rispetto ai danneggiati. L’attuale formulazione è invece in contraddizione con i principi generali del codice civile in materia di risarcimento, risulta vessatoria e fortemente penalizzante nei confronti del danneggiato.
Nel merito della garanzia, sappiamo che, nello specifico dei danni ai veicoli, la riparazione non è composta unicamente dalle parti da sostituire, ma circa il 50% del costo complessivo della stessa è costituito dagli oneri relativi al costo degli interventi di mano d’opera finalizzata al ripristino del bene ed ai materiali di consumo utilizzati dal riparatore (materiali per le attrezzature, per l’isolamento, la protezione dell’ambiente, la verniciatura, etc.)
L’esperienza internazione relativa al risarcimento in forma specifica dimostra che, in una molteplicità di casi la mancanza di qualità della riparazione non si riferiva ad aspetti estetici o alla qualità dei ricambi utilizzati, ma al tipo di intervento ripartivo che non rispondeva al ripristino in condizioni di perfetta sicurezza del bene danneggiato.
Al fine di prevenire, quanto concretamente si sta già verificando in alcuni casi, cioè che il “committente economicamente molto forte”, attraverso la leva della richiesta di sconti esasperati, basse tariffe di mano d’opera, ricambi non adeguati e quant’altro, induca il decadimento della qualità della riparazione, senza alcun limite, non dovendo rispondere della qualità della riparazione stessa, e per evitare che gli eventuali controlli dell’assicuratore riguardino solo i costi e l’estetica delle riparazioni, riteniamo che l’azione per difetti di riparazione conseguenti al risarcimento in forma specifica proposto dall’assicuratore, debba essere prevista direttamente nei confronti dell’assicuratore stesso e debba riguardare tanto i materiali (che devono essere idonei a garantire il ripristino ex ante), quanto la qualità dell’intervento che deve sempre garantire le medesime condizioni di sicurezza del veicolo previste dal produttore nella fase di commercializzazione del mezzo.
Premesso che una penalizzazione del danneggiato ci appare in contrasto con il generale principio del diritto “all’equo risarcimento”, cogliamo l’occasione per ribadire che al danneggiato spetta sempre il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e che eventuali limitazioni dei secondi dovrebbero essere comunque contrattualizzate e prevedere specifici risparmi sulla polizza.
Riteniamo che la penalizzazione del 30%, qualora non venisse abrogata, come auspichiamo, si debba esplicitamente riferire ai costi medi di mercato iva compresa nella zona dove la riparazione dovrebbe effettuarsi e debba essere certificata dalla valutazione di un Perito. Riteniamo inoltre che dovrebbe essere rispettato il diritto del danneggiato alla scelta diretta del proprio riparatore, da considerarsi richiesta ex art 2058 c.c., nel qual caso l’obbligo di “garanzia diretta” non potrà più ricadere in capo all’assicuratore.
L’AICIS propone pertanto l’introduzione di un comma 3 all’art 29, che stabilisca la facoltà del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento in forma specifica, lasciandogli a disposizione il veicolo presso il proprio riparatore di fiducia, al fine di effettuare la verifica dei danni e degli interventi necessari per il ripristino, in contraddittorio con questi, secondo il principio del ripristino ex ante nel miglior rapporto qualità prezzo.
Nel merito della repressione delle frodi (art 30), la pratica quotidiana dell’attività del Perito Assicurativo dimostra che, in una molteplicità di casi, le compagnie di assicurazione, a fronte di segnalazioni da parte di professionisti, relative a necessità di approfondimenti per verificare l’effettiva genuinità del sinistro, ritengono meno oneroso pagare piccole somme, velocemente, piuttosto che sobbarcarsi i costi per approfondimenti.
Questa prassi certamente non aiuta il contrasto dei fenomeni fraudolenti di ogni tipo.
Prassi altrettanto diffusa, anche nelle zone dove la micro criminalità è elevata, è quella dell’assicuratore di giustificare la negazione di risarcimento segnalando esplicitamente alla parte le note tecniche riservate, contenute negli elaborati peritali. Questa circostanza espone l’esperto di danni, che spesso opera anche in aree territoriali definite “speciali”, a frequenti ritorsioni che certo non giovano alla serenità del suo operare.
Riteniamo che riconoscere al Perito Assicurativo lo status d’incaricato di pubblico servizio, con le responsabilità civili e penali che ne conseguono, permettendogli l’accesso diretto a banche dati antifrode, che siano aggiornate in tempo reale, e contengano anche tutti i dati relativi all’accertamento e stima dei danni materiali e delle lesioni, oltre a garantire una maggiore garanzia di equidistanza dell’esperto rispetto ai soggetti portatori di interessi nell’ambito del risarcimento da RCA, potrebbe portare ad una maggiore incisività nel contrasto alle piccole e grandi truffe in ambito assicurativo.
L’utilizzo del Perito Assicurativo specificamente formato, in qualità d’incaricato di Pubblico Servizio, potrebbe inoltre permetterne l’utilizzo quale ausiliario o sostituto delle autorità, nel rilievo degli incidenti stradali; il che potrebbe avere ripercussioni estremamente positive sull’alleggerimento dei compiti delle stesse, permettendo al tempo stesso di poter addebitare, almeno parzialmente a soggetti privati, attività che attualmente gravano interamente sui conti pubblici.
Nel merito del contrasto alla contraffazione dei contrassegni ed all’obbligo di assicurazione (art 31), così come nell’ambito della sicurezza stradale, riteniamo che le compagnie di assicurazione e gli incaricati dell’accertamento e stima dei danni, in ogni fase dell’istruttoria liquidativa, dovrebbero verificare la effettiva copertura assicurativa del mezzo, prevedendo in capo al perito assicurativo incaricato di pubblico servizio, come già avviene in Francia ed in Belgio dove il tecnico ritira la carta di circolazione inviandola alla motorizzazione quando il veicolo non risulta idoneo alla circolazione in piena sicurezza, anche l’obbligo di ritiro della carta di circolazione nei casi codificati di mancanza della copertura assicurativa.
Il ritiro della carta di circolazione in caso di mancanza della copertura assicurativa (con specifiche norme regolamentari da seguire) e di non idoneità alla circolazione, avrebbe la duplice funzione di scoraggiare l’elusione dell’obbligo di assicurazione, e di sensibilizzazione del cittadino alla sicurezza del veicolo, stimolando la riparazione del bene anche in situazioni di congiuntura economica, con benefici effetti anche sull’economia.
Relativamente all’articolo 32, nel merito della scatola nera e dell’ispezione del veicolo, se la volontà è quella di essere incisivi e modificare lo status quo, riteniamo che dovrebbe essere resa sempre obbligatoria l’ispezione del veicolo prima della stipula del contratto e che dovrebbero essere a carico delle compagnie non solo i costi di installazione, ma pure quelli di disinstallazione delle scatole nere o equivalenti, mentre la riduzione rispetto alle tariffe (sconto), dovrebbe essere superiore ai costi di gestione ed esercizio dell’impianto installato.
Tra gli obblighi in capo al cittadino dovrebbero essere introdotti, nella fase di stipulazione del contratto in capo all’assicurato ed in quella di denuncia del sinistro in capo al denunciante, quelli di fornire i recapiti telefonici e di PEC necessari per l’immediato reperimento di chi ha la disponibilità del mezzo. Dovrebbe essere inoltre introdotto un sistema informatico centralizzato di gestione on line delle denuncie di sinistro, con accesso differenziato tra consumatori e operatori professionali, che permetta di denunciare un sinistro stradale, con tutti gli effetti di legge, attraverso un applicativo web che possa essere interconnesso con le banche dati utili alla prevenzione delle frodi, che dovranno essere implementate attraverso la registrazione in tempo reale di tutti gli accertamenti e le stime dei danni materiali e delle lesioni.
L’articolo 33 relativo alle sanzioni per frodi, per chiarezza dovrebbe richiamare i concetti di frode secondo il codice penale, prevedere esplicitamente l’obbligo di assicurazione in capo ai professionisti e sottolineare la necessità ed obbligatorietà di un aggiornamento professionale continuo in capo agli operatori che ancora non sono soggetti a tale obbligo cogente.
Non entriamo nel merito del disposto dell’art 34 rispetto al quale gli intermediari di assicurazione e le stesse compagnie stanno effettuando approfondimenti e proposte. Riteniamo comunque di segnalare la necessità di una una correzione lessicale.
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pubblicato 14/feb/2012 08:03 da aicis aicis
PER ISCRIVERTI O RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE, SCARICA L'ALLEGATO MODULO, COMPILALO, EFFETTUA IL VERSAMENTO E TRASMETTI IL MODULO COMPILATO UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO AL FAX 06233202889 O ALLA MAIL segreteria@aicis.it |
pubblicato 26/gen/2012 09:48 da Andrea Olivieri
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aggiornato il 01/feb/2012 13:46 da aicis aicis
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Aicis, insieme alla Scuola Assicurativa Assinform, presenta l'edizione 2012 del corso di preparazione all'esame Isvap per l'abilitazione alla professione di Perito Assicurativo, che prevede pure la possibilità di partecipare al seminario di tre giorni "corso base carrozzeria" pressto il CESTAR, Centro Studi Auto Riparazioni del Gruppo Generali Assicurazioni.
Il corso è costituito da tre moduli principali che possono essere acquistati con tre diverse soluzioni didattiche.
1. Corso Base - Autoapprendimento online e lezioni in videoconferenza preregistrate
2 Lezioni in aula - Corso pratico e teorico di tre giorni presso i locali tecnici del Cestar + 2 giorni di ripasso sulle materie d'esame e simulazione conclusiva dell'esame.
3. Corso completo - Pacchetti 1 e 2
Scarica o visulaizza la locandina in calce
Per informazioni ed iscrizioni, contattare la segreteria Aicis (segreteria@aicis.it - Tel. 027381850-0270123193) o Assinform (info@assinews.it - tel 0434 26136) |
pubblicato 31/dic/2011 04:52 da aicis aicis
PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011
Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE
COLLETTIVO
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che
istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità
di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di
provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9
e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti
assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione:
- il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore,
rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento
anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
- l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del
Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
2
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di
idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo,
utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono
ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di
idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata
entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così
come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il
modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia
stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo
periodo di tirocinio;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà
successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,
ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre
a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le
responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio
è già agli atti dell’Autorità.
5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero
identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di
protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al
termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione
informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di
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ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a
conferma dell’intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e
sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello
svolgimento della prova di cui all’articolo 5.
7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il
candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione
previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto
tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento
d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del
documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla
prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.
8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”
dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove
in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di
essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema
della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto
con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo
stesso sostenute.
10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP,
mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.
11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte
del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa
dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5, non esibisca un documento di
riconoscimento in corso di validità, rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di
cui all’art. 2, comma 6, ovvero non provveda alla consegna dell’originale o della copia
autenticata della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui all’art. 2, comma 3, lettera h),
con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata,
recante in calce firma autografa del medesimo, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma
4.
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ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
ARTICOLO 4
(Data e luogo della prova d’esame)
1. La data, il luogo e l’orario della prova d’esame saranno comunicati, successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito
dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
ARTICOLO 5
(Svolgimento della prova d’esame)
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell’articolo 3, sono
ammessi a sostenere la prova d’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo
stabiliti ai sensi dell’articolo 4, muniti di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla
Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari,
testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'immediata esclusione dalla prova stessa.
ARTICOLO 6
(Modalità della prova d’esame)
1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 2;
b) redazione di una perizia, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi
seguiti nella redazione della stessa.
2. Le materie oggetto dell’elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:
a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi
di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica;
veicoli a motore e natanti.
3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un
punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del
punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo
elaborato.
ARTICOLO 7
(Esito della prova d’esame)
1. L’esito della prova di cui all’articolo 5 e l’eventuale idoneità dovranno essere verificati da
parte di ciascun candidato sul sito internet dell’ISVAP, previo inserimento delle proprie
credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2 comma
5
ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576
5. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché
mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà
verificare l'esito della prova. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica, a
far data da ciascuna pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 8
(Commissione esaminatrice)
1. La Commissione esaminatrice della prova d’idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio
provvedimento ed è composta da:
a) un dirigente dell’ISVAP con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori,
che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova
ai sensi dell’articolo 9, comma 4, regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, ovvero
tra esperti del settore.
Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle
categorie di membri.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’ISVAP.
3. La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di esperti esterni, nominati con provvedimento
dall’ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
ARTICOLO 9
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l’ISVAP e sono
trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e
per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l’ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini) |
pubblicato 21/set/2011 01:01 da aicis aicis
[
aggiornato in data 21/set/2011 03:55
]
Garanzie dirette CVT · Conciliazione Obbligatoria · Albo Esperti di Autoveicoli · Congresso
Aicis, in collaborazione con la sezione regionale piemontese, promuove il quarto incontro di aggiornamento tecnico sul territorio nazionale nell'ambito dell'attività seminaristica prevista per l'anno in corso che si terrà in Cherasco, sul confine tra la provincia cuneese e quella torinese.
Gli argomenti in discussione si spostano sulla gestione delle valutazioni nell'ambito delle garanzie dirette nei rami CVT. Il tema verrà affrontato dal dott. Antonino Arrigo (già direttore Cestar Ania) e dal Pres. Marco Mambretti partendo dalle problematiche sulla lettura e l'interpretazione delle norme generali di polizza, passando all'applicazione delle medesime all'interno della valutazione. All'aspetto convegnistico dell'incontro è associata una vera e propria tavola rotonda tra gli operatori nella quale ogni partecipante avrà la possibilità di condividere le proprie considerazioni o chiarire i propri eventuali dubbi sul tema.
Come per ogni altro incontro, l'Ufficio di Presidenza nazionale esportrà un aggiornamento sull'avanzamento dei lavori per la trasformazione del Ruolo P.A. in Albo Esperti di Autoveicoli e chiarirà gli aspetti tecnico-peritali legati alla Conciliazione Obbligatoria.
L'incontro si concluderà con il Congresso Regionale nel quale proseguirà il dibattito congressuale che si chiuderà con il Congresso Nazionale.
Per informazioni e costi, contattare la segreteria nazionale Aicis negli orari indicati sulla colonna sinistra del sito o via e-mail.
Ler iscrizioni saranno possibili fino al giorno 4 ottobre 2011 mediante la scheda allegata.
Programma
Apertura registrazione dei partecipanti a partire dalle 8.45
09.30 Inizio dei lavori - Saluto del Presidente Regionale uscente
Andrea Olivieri - Presidente Regionale Sez. Piemonte e Valle D'Aosta
09.45 Garanzie dirette CVT - Esigenze del mandato e all'origine del prodotto assicurativo
Dott. Antonino Arrigo - Già direttore Cestar Ania
11.15 Garanzie dirette CVT - Interpretazione delle norme contrattuali e applicazione estimotecnica
Marco Mambretti - Presidente Aicis
12.45 Pausa pranzo
14.00 Congresso regionale - Albo Esperti di autoveicoli; La verità sulla conciliazione obbligatoria
Dibattito congressuale e rinnovo delle cariche direttive
14.45 Garanzie dirette CVT - Tavola rotonda con tutti i partecipanti
Dott. Antonino Arrigo - Già direttore Cestar Ania
Marco Mambretti - Presidente Aicis
15.30 Chiusura dei lavori - Saluto del Presidente Regionale entrante
L'iscrizione via telefax presso la segreteria del convegno è necessaria per garantire alla struttura di preparare l'accoglienza appropriata al numero di partecipanti. La scheda integralmente compilata in stampatello dovrà essere trasmessa al telefax n. 06 233202889 entro il giorno 4.10.2011.
- Per coloro che, insieme alla scheda di iscrizione, trasmetteranno copia della ricevuta di bonifico, potranno registrarsi al desk di registrazione riservato, esibendo copia di quanto trasmesso alla segreteria (scheda di iscrizione e copia della ricevuta del bonifico).
- Coordinate bancarie: IBAN IT 19 X 03268 01604 052844264300 · Banca Sella · c.c. intestato ad AICIS
- Costi disponibili sulla scheda di iscrizione allegata.
Il convegno si terrà in Cherasco (CN), sul confine tra la provincia cuneese e quella torinese. La Tenuta La Foresteria si trova nella fraz. Cappellazzo, a tre minuti dallo svincolo Marene - Bra - Cherasco dell'autostrada A6 Torino Savona. Dallo svincolo, prendere la direzione Marene - Savigliano. Dopo il cavalcavia autostradale, svoltare a sinistra per accedere alla frazione Cappellazzo.
Tenuta La Foresteria - Cherasco CNTenuta La Foresteria
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pubblicato 31/mag/2011 06:14 da aicis aicis
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aggiornato in data 21/set/2011 03:12
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Aicis, in collaborazione con la sezione regionale campana, promuove il terzo incontro di aggiornamento tecnico sul territorio nazionale nell'ambito dell'attività seminaristica prevista per l'anno in corso. Oltre all'argomento sui sistemi di diagnosi sull'elettronica degli autoveicoli illustrato in Lombardia e in Sicilia, verrà trattato il tema della procedura nella consulenza tecnica in giudizio. L'incontro si propone, inoltre, di porre chiarezza sul ruolo del perito assicurativo nella conciliazione obbligatoria.
Per informazioni e costi, contattare la segreteria nazionale Aicis.
Ler iscrizioni saranno possibili a partire da venerdì 3 giugno 2011 mediante la scheda all'indirizzo cliccando qui.
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pubblicato 22/mar/2011 10:42 da aicis aicis
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aggiornato in data 22/mar/2011 10:49
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L’Autorità comunica che la prova scritta dell’esame per l’anno 2010, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, bandita con Provvedimento Isvap n. 2856 del 14 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi - n. 103 del 28 dicembre 2010 avrà luogo in
Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Via Aurelia n. 617/619,
il giorno 13 luglio 2011, alle ore 8,30.
Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell’ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. |
pubblicato 27/feb/2011 06:22 da aicis aicis
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aggiornato in data 22/mar/2011 11:03
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Corso di preparazione alla prova di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Assicurativo
Specifiche del Corso
Autoapprendimento e Video conferenze
• corsi e test a risposta multipla per ogni materia su tutto il
programma d’esame
• simulazioni d’esame su tutti gli argomenti in programma
• videoconferenze sulle principali materie delle materie d’esame
Ciascun modulo prevede:
• attività guidate in autoapprendimento, erogate attraverso un’apposita piattaforma e-learning
• materiale di studio in formato elettronico ed eventuali supporti didattici scaricabili on line
• attività di verifica con appositi test al termine di ogni modulo
Le materie trattate sono le seguenti
• Il contratto di assicurazione
• Cenni della disciplina a tutela del consumatore e di quella relativa alla privacy
• Elementi di diritto privato e cenni di diritto penale
• Cenni sulla disciplina dell’impresa di assicurazione
• La disciplina relativa al Perito Assicurativo
• I regolamenti ISVAP relativi al settore RCA
• L’assicurazione obbligatoria di RCA
• Responsabilità civile, 2054, risarcimento diretto e CARD
• Danni diretti ed indiretti in RCA, svalutazione e fermo tecnico
• Elementi fondamentali del Codice della Strada
• Le garanzie CVT
• Le convenzioni tra imprese di assicurazione
• Nomenclatura ed estimo dei veicoli a motore
• Attrezzature dell’autoriparatore e cenni sulla determinazione costo di mano d’opera
• Vernici e cicli di verniciatura
• Meccanica propulsiva e non propulsiva dei veicoli a motore
• Sistemi di sicurezza ed elettronica veicoli a motore
• Elementi di fisica
• Elementi di topografia
• Elementi di fotografia
• Elementi di nautica e del codice della navigazione
• Caratteristiche dell’assicurazione incendio e altri danni ai beni
• Cenni sulla polizza all risk e sulle coperture assicurative dei danni indiretti
• Cenni sull’assicurazione furto, rami tecnologici, trasporti ed RCT
• Cenni sull’assicurazione RC prodotti, RC inquinamento, RC professionale
• Cenni sull’assicurazione infortuni
info: segreteria@aicis.it info@scuola-assicurativa.it
Per ulteriori informazioni, clicca qui
Scarica l'allegata locandina con le ulteriori informazioni
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pubblicato 27/feb/2011 06:11 da aicis aicis
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI INFORTUNISTICA STRADALE
20137 MILANO - Via Piranesi 31 - Tel. 027381850 - Fax 0270104764 - 06233202889 – P. IVA 12870140154
Milano, 18 febbraio 2011
A tutti i Soci AICIS
OGGETTO: Convocazione Assemblea Soci e Direzione Nazionale
Come da Statuto, il giorno 5.03.2011, primo sabato non festivo di marzo, alle ore 9,15 presso la sede AICIS di Via Piranesi 31 Milano, sono convocate l'Assemblea annuale dei soci AICIS e la Direzione Nazionale AICIS con il seguente o.d.g.:
1 Approvazione bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011 (voto riservato alla Dir. Naz.)
2 Approvazione nuovo Codice Etico, in applicazione direttive FIEA (voto riservato alla Dir.N.)
3 Approvazione nuovo Regolamento AICIS (votazione riservata alla Direzione Nazionale).
4 Approvazione regol. congressi e apertura stagione congressuale (voto riservato alla Dir. Naz..)
5 Rendicontazioni iniziative 2010 e bilanci regionali e cassa alla data assemblea
6 La problematica collaboratori degli studi, che sono colleghi P.A. ed i rapporti tra colleghi
7 Iniziative sul territorio per il 2011
8 Varie ed eventuali
In attesa d’incontrarVi tutti, con l’occasione invio i migliori saluti.
ll Presidente AICIS
Marco Mambretti
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