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    Bando 2011 Prova Idoneità per iscrizione Ruolo Periti Assicurativi

    pubblicato 31/dic/2011 04:52 da aicis aicis

    PROVVEDIMENTO N. 2952 DEL 30 dicembre 2011

    Prova di idoneità, per l’anno 2011, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi

    L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE

    COLLETTIVO

    VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente

    la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

    VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed

    integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 157 che

    istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l’articolo 158 che attribuisce all’Istituto per la vigilanza

    sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità

    di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di

    provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

    VISTO il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed

    integrazioni, concernente la disciplina dell’attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9

    e 10;

    RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2011;

    DISPONE

    ARTICOLO

    1

    (Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)

    1. E’ indetta per l’anno 2011 una prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei periti

    assicurativi di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    2. Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della

    domanda di ammissione:

    - il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore,

    rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso

    annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento

    anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;

    - l’aver svolto il tirocinio biennale, di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto

    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del

    Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.

    2

    ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

    ARTICOLO

    2

    (Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

    1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di

    idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo,

    utilizzando l’applicazione informatica accessibile all'indirizzo

    www.isvap.it. Non sono

    ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di

    idoneità. La data di presentazione

    on-line della domanda di partecipazione alla prova è

    certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua

    presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

    2. La procedura di compilazione ed invio

    on-line della domanda dovrà essere completata

    entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno

    successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale

    della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

    3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli

    articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

    con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:

    a) cognome e nome;

    b) luogo e data di nascita;

    c) codice fiscale;

    d) comune di residenza e relativo indirizzo;

    e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;

    f) estremi di un documento di identità in corso di validità;

    g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto

    presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;

    h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso il quale lo stesso è stato effettuato, così

    come risultante dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi

    dell’articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il

    modello di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento; nel caso in cui il tirocinio sia

    stato svolto presso diversi periti, dovrà essere indicato ciascun perito e il relativo

    periodo di tirocinio;

    i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà

    successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova,

    ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.

    4. Coloro che nella sessione 2010 hanno già presentato l’attestato di tirocinio in originale, oltre

    a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47

    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le

    responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto - che l’attestato di compiuto tirocinio

    è già agli atti dell’Autorità.

    5. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero

    identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di

    protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al

    termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione

    informatica invierà, tramite posta elettronica, all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di

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    ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

    registrazione, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, a

    conferma dell’intervenuta iscrizione.

    6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e

    sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell’identificazione il giorno dello

    svolgimento della prova di cui all’articolo 5.

    7. Il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, al momento dell’identificazione, il

    candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione

    previa:

    a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;

    b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;

    c) consegna dell’originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto

    tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento

    d’identità del perito che l’ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del

    documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui abbia già partecipato alla

    prova di idoneità, sessione 2010, e reso la dichiarazione di cui al comma 4.

    8. L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei

    requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.

    9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.

    104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione “disabilità”

    dell’applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove

    in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di

    essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema

    della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto

    con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP. Qualora l’ISVAP riscontri la non

    veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo

    stesso sostenute.

    10. Ogni variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP,

    mediante posta elettronica all’indirizzo “esame.periti@isvap.it”.

    11. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni

    dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte

    del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato

    nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa

    dell’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza

    maggiore.

    ARTICOLO

    3

    (Cause di esclusione)

    1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:

    a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei

    requisiti di cui all’articolo 1, comma 2;

    b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all’articolo 5, non esibisca un documento di

    riconoscimento in corso di validità, rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di

    cui all’art. 2, comma 6, ovvero non provveda alla consegna dell’originale o della copia

    autenticata della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui all’art. 2, comma 3, lettera h),

    con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del perito che l’ha rilasciata,

    recante in calce firma autografa del medesimo, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma

    4.

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    ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

    ARTICOLO

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    (Data e luogo della prova d’esame)

    1. La data, il luogo e l’orario della prova d’esame saranno comunicati, successivamente alla

    scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque

    entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta

    Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito

    dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli

    effetti di legge.

    ARTICOLO

    5

    (Svolgimento della prova d’esame)

    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell’articolo 3, sono

    ammessi a sostenere la prova d’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo

    stabiliti ai sensi dell’articolo 4, muniti di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7.

    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla

    Commissione prima del suo inizio.

    3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari,

    testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di

    qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione

    stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta

    l'immediata esclusione dalla prova stessa.

    ARTICOLO

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    (Modalità della prova d’esame)

    1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:

    a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 2;

    b) redazione di una perizia, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi

    seguiti nella redazione della stessa.

    2. Le materie oggetto dell’elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:

    a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi

    di diritto della circolazione stradale e della navigazione;

    b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica;

    veicoli a motore e natanti.

    3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un

    punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del

    punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo

    elaborato.

    ARTICOLO

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    (Esito della prova d’esame)

    1. L’esito della prova di cui all’articolo 5 e l’eventuale idoneità dovranno essere verificati da

    parte di ciascun candidato sul sito internet dell’ISVAP, previo inserimento delle proprie

    credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2 comma

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    ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

    5. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché

    mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie

    Speciale “Concorsi ed Esami”, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà

    verificare l'esito della prova. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica, a

    far data da ciascuna pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.

    ARTICOLO

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    (Commissione esaminatrice)

    1. La Commissione esaminatrice della prova d’idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio

    provvedimento ed è composta da:

    a) un dirigente dell’ISVAP con funzioni di presidente;

    b) due funzionari dell’ISVAP;

    c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori,

    che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova

    ai sensi dell’articolo 9, comma 4, regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, ovvero

    tra esperti del settore.

    Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle

    categorie di membri.

    2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’ISVAP.

    3. La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di esperti esterni, nominati con provvedimento

    dall’ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

    ARTICOLO

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    (Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si

    informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l’ISVAP e sono

    trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e

    per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.

    2. Titolare del trattamento è l’ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di

    interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

    Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel

    Bollettino e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it.

    Il Presidente

    (Giancarlo Giannini)

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    aicis aicis,
    31/dic/2011 04:52
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    Andrea Olivieri,
    26/gen/2012 09:21